RIMBORSI: 90% della spesa sostenuta fino a 100 euro/anno ogni 3 anni.
Le prestazioni
- LENTI CORRETTIVE
o - LENTI A CONTATTO
Le somme rimborsate
90% delle spese sostenute
Massimale rimborso ottenibile: 100 €
Condizioni di ammissibilità
- Sono ammissibili al rimborso del Fondo le spese per l’acquisto di lenti correttive (lenti per occhiali o lenti a contatto) conseguenti alla modifica del visus, ovvero un miglioramento o peggioramento della vista rispetto ad una precedente misurazione della vista stessa.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa sono considerate ammissibili due tipologie di prescrizioni (consulta la mini guida dedicata):
- La prescrizione redatta dal medico oculista, dalla quale si evinca in modo esplicito la modifica del
visus.
oppure
- La prescrizione redatta dall’ottico-optometrista, dalla quale si evinca in modo esplicito la modifica
del visus. In questo caso la prestazione deve essere accompagnata da fattura/ documentazione di
spesa inerente alla prestazione di esame della vista (prestazione sanitaria esente IVA ex art. 10). - Saranno considerate ammissibili a rimborso le prescrizioni datate fino a 12 mesi prima del
sostenimento della spesa. - Il contributo per l’acquisto di lenti correttive – ove previsto dal Piano Sanitario del Fondo degli anni
successivi a quello in corso – potrà essere nuovamente richiesto dall’iscritto a distanza di 36 mesi
dalla data della precedente richiesta di rimborso. - La richiesta di contributo per lenti per occhiali non è sovrapponibile a quella per lenti a contatto.
- In caso di richiesta di lenti per occhiali, il Fondo rimborsa un unico paio di lenti esclusa la montatura
dell’occhiale. - In caso di richiesta di lenti a contatto, l’iscritto può presentare più richieste in corso d’anno fino ad
esaurimento del massimale.