A.7 LENTI CORRETTIVE

RIMBORSI: 90% della spesa sostenuta fino a 100 euro/anno ogni 3 anni.

Le prestazioni

  • LENTI CORRETTIVE 

o

  • LENTI A CONTATTO

Le somme rimborsate

90% delle spese sostenute

Massimale rimborso ottenibile: 100 €

Condizioni di ammissibilità 

  • Sono ammissibili al rimborso del Fondo le spese per l’acquisto di lenti correttive (lenti per occhiali o lenti a contatto) conseguenti alla modifica del visus, ovvero un miglioramento o peggioramento della vista rispetto ad una precedente misurazione della vista stessa. 

Ai fini dell’ammissibilità della spesa sono considerate ammissibili due tipologie di prescrizioni (consulta la mini guida dedicata): 

  • La prescrizione redatta dal medico oculista, dalla quale si evinca in modo esplicito la modifica del visus.

 oppure 

  • La prescrizione redatta dall’ottico-optometrista, dalla quale si evinca in modo esplicito la modifica del visus. In questo caso la prestazione deve essere accompagnata da fattura/ documentazione di spesa inerente alla prestazione di esame della vista (prestazione sanitaria esente IVA ex art. 10). 
  • Saranno considerate ammissibili a rimborso le prescrizioni datate fino a 12 mesi prima del sostenimento della spesa.
  • Il contributo per l’acquisto di lenti correttive – ove previsto dal Piano Sanitario del Fondo degli anni successivi a quello in corso – potrà essere nuovamente richiesto dall’iscritto a distanza di 36 mesi dalla data della precedente richiesta di rimborso.
  • La richiesta di contributo per lenti per occhiali non è sovrapponibile a quella per lenti a contatto.
  • In caso di richiesta di lenti per occhiali, il Fondo rimborsa un unico paio di lenti esclusa la montatura dell’occhiale.
  • In caso di richiesta di lenti a contatto, l’iscritto può presentare più richieste in corso d’anno fino ad esaurimento del massimale.