A.13 NON AUTOSUFFICIENZA

Rendita per iscritti assistiti a domicilio e compartecipazione alla retta per iscritti assistiti in RSA

I BENEFICIARI

I beneficiari sono gli iscritti al Fondo certificati come non autosufficienti.

CRITERI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA 

  • Per condizione di non autosufficienza si intende la condizione, accertata dalla competente struttura dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che dà diritto all’indennità di accompagnamento di cui alla Legge provinciale n. 7/1998 o ad analoga prestazione* concessa per l’assistenza personale continua. 
  • Ai fini dell’attivazione della copertura, la data di accertamento della condizione di non autosufficienza deve essere successiva al 01/01/2023. 

*Analogamente a quanto adottato per le garanzie relative alle gravi patologie, eventuali deroghe rispetto alla data di decorrenza sopra menzionata, ad esempio per iscritti la cui patologia sia stata accertata in periodi immediatamente precedenti, potranno essere accordate dal Fondo a seguito di valutazione del consulente tecnico-sanitario.

 

PRESTAZIONI

Le due garanzie di seguito descritte sono alternative, l’erogazione dell’una esclude l’altra. 

 

A.13.1 Prestazioni rivolte ad iscritti non autosufficienti assistiti a domicilio 

A.13.1.1 Copertura base

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL SUPPORTO ECONOMICO 

È prevista l’erogazione di una rendita monetaria pari a euro 12.000/annui. Si tratta di una rendita vita natural durante, erogata cioè per tutta la durata della vita dell’iscritto.

MODALITÀ DI CALCOLO

Il diritto alla rendita decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di accertamento della non autosufficienza. Conseguentemente, la rendita monetaria per il primo anno viene calcolata in base al numero di mesi per i quali si ha diritto alla copertura.

 

A.13.1.2 Copertura Plus

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL SUPPORTO ECONOMICO 

La rendita monetaria prevista al punto 13.1.1 è aumentata di euro 3.000/anno (per un totale complessivo annuo di euro 15.000/anno) qualora l’iscritto attesti il sostenimento di spese di assistenza sociosanitarie o altre spese direttamente connesse alla condizione di NA pari a minino euro 2.400/anno. 

Le spese che concorrono al raggiungimento dei 2.400 euro, regolarmente comprovate dai documenti di spesa, sono elencate nel seguito: 

  • Spese per prestazioni sanitarie (visite specialistiche, accertamenti diagnostici, assistenza infermieristica, fisioterapia) * 
  • Spese per badanti e altre prestazioni di assistenza personale 
  • Spese per adeguamento domestico, dovendosi intendere con esse le spese di adeguamento dell’abitazione funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche

*Le prestazioni in questione devono essere erogate da personale medico o personale sanitario riconosciuto dalla vigente legislazione si intende: infermiere professionale, fisioterapista, terapista occupazionale, terapista della riabilitazione, o titolari di diplomi equipollenti– D.M. 27 luglio 2000 – GU n. 190 del 16/08/2000

MODALITÀ DI CALCOLO 

La rendita viene calcolata come descritto per la copertura base (punto A.13.1.1). 

A.13.2 Prestazioni rivolte ad iscritti non autosufficienti ricoverati in RSA

È previsto il rimborso del costo sostenuto dal paziente per le prestazioni sociosanitarie fruite presso la RSA. Si tratta della cosiddetta quota privata, ossia la compartecipazione del cittadino ai costi della RSA per la parte non coperta direttamente dal sistema sanitario pubblico. Il rimborso non comprende la quota a carico del paziente inerente alla cd. “differenza alberghiera”.

CRITERI DI RIMBORSO

Il massimale di rimborso annuo è pari a euro 5.840/annuo. 

MODALITÀ DI CALCOLO DEL RIMBORSO 

Il diritto alla prestazione decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricovero presso la RSA. Conseguentemente, il rimborso spettante per il primo anno viene calcolato in base al numero di mesi per i quali si ha diritto alla copertura. 

NORME E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

  • Le richieste vanno presentate al fondo entro 60 giorni dalla data dell’accertamento della condizione di non autosufficienza da parte della competente struttura dell’APSS.
  • Se non viene rispettata tale tempistica, il termine massimo entro cui il Fondo riconosce come ammissibile la richiesta è di 15 mesi a far data dall’attestazione della condizione di non autosufficienza da parte della competente struttura dell’APSS. Trascorso questo termine il diritto all’ottenimento della prestazione viene meno.